Sgarri in monopattino? Se hai la patente rischi il ritiro, come successo in Umbria
di Massimiliano Zocchi pubblicata il 13 Gennaio 2025, alle 10:22 nel canale Urban MobilityUn cittadino è stato sorpreso alla guida di un monopattino elettrico in stato di ubriachezza, e per questo gli è stata ritirata la patente di guida
51 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - infoNon so come funzioni nello specifico, cioè se sia l'operatore a doversi andare a cercare di sua iniziativa la roba pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, le circolari ministeriali, i vari decreti, ecc...o se informarlo sia compito di chi sta sopra di lui.
So per certo però che un certo grado di inefficienza non è imputabile all'operatore bensì alla mancanza di direttive e protocolli che dovrebbero essere forniti dall'alto.
se sei in veneto mi sa che te lo confiscano e, se fai il bravo, ti concedono un piattino di pastissada.
però continua a sembrarmi assurdo che, per lo stessa infrazione, si sanzioni in modo diverso chi la patente ce l'ha e chi no.
So per certo però che un certo grado di inefficienza non è imputabile all'operatore bensì alla mancanza di direttive e protocolli che dovrebbero essere forniti dall'alto.
Ma infatti l'operatore ha poca colpa, perchè dovrebbe essere il datore di lavoro ad aggiornarli, magari con corsi d'aggiornamento appunto.
Di solito i corsi spesso sono a carico del datore di lavoro, ovviamente se sei libero professionista, il datore sei te, quest'ultima parte l'ho aggiunta nel caso qualcuno tira in mezzo avvocati, commercialisti, etc.etc.etc.
Purtroppo sono le leggi scritte coi piedi. Anche se mi sembra giusta se l'infrazione è grave.
Non vorrei dire una stronzata, ma se non ho capito male, è perchè cmq era solo in quello stato, teoricamente per la sua incolumità. Almeno così l'ho interpretata.
Da quello che è letto si era messo a dar di matto contro la polizia che l'aveva fermato, e sempre se non ricordo male, allertata da cittadini per i suoi schiamazzi.
Purtroppo non è la legge che è scritta male, ma l'interpretazione dei giudici:
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto ((da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e' raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio.
Come si evince dalla legge non c'è nessuna distinzione tra i tipi di veicoli, ma nelle motivazioni non viene specificata nessuna legge che dichiara quello confutato dai giudici, proprio per questo motivo si andrà sempre in giudicato per qualsiasi dei suddetti reati.
Mi sembra palese che i giudici obbligano i legislatori a emanare una legge che dichiari che i titolari di idoneetà alla guida hanno l'obbligo, a prescindere dal mezzo guidato, a rispettare il cds.
Solo così si passerebbe dal rendere il permesso di guida prevalente sul mezzo .
Nel nostro sistema giuridico, come in tutti quelli basati sul diritto romano, la giurisprudenza (l'insieme delle sentenze precedenti) non è una fonte normativa, come avviene invece nei sistemi cosiddetti "common law" (in sostanza solo quelli anglosassoni). Questo comporta che anche una sentenza di legittimità, per quanto possa essere importante per orientare successivi giudizi di merito su casi analoghi, non è vincolante per il giudice, il quale è soggetto esclusivamente alla legge.
Non è raro trovare in giurisprudenza delle pronunce di cassazione di segno opposto, assunte in tempi diversi su procedimenti analoghi, anche in costanza del quadro normativo.
Detto questo, nella giurisprudenza di legittimità italiana appare consolidato da molti anni il principio che non è possibile disporre la sospensione o revoca della patente di guida come pena accessoria per la guida in stato di ebbrezza di un veicolo per la cui guida non è richiesto alcun titolo autorizzativo. In particolare le sentenze si riferiscono a casi di guida in stato di ebbrezza di velocipedi (soprattutto biciclette, ma anche biciclette elettriche a pedalata assistita e in ultimo monopattini elettrici).
Il principio giurisprudenziale consolidato è che la sospensione "può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima".
Finché i monopattini elettrici saranno classificati fra i velocipedi, ricaderanno nel ambito di applicazione di tale principio. C'è però da aggiungere che, con le ultime modifiche al CdS, i monopattini elettrici sono diventati uno strano ibrido, perché continua a non essere richiesto un titolo abilitativo alla loro guida, ma è stato introdotto l'obbligo assicurativo RC, che non esiste invece per tutti gli altri velocipedi. Per confronto, i ciclomotori si possono guidare dai 14 anni con un titolo autorizzativo più semplice della patente di guida e hanno l'obbligo assicurativo, e per questa categoria di veicoli la giurisprudenza conferma la possibilità di sospensione o revoca della patente di guida, anche se non richiesta per guidarli (è richiesto comunque un "patentino", se non si ha la patente di guida).
Resta comunque certo e perfettamente chiaro il principio che il CdS sanziona la guida in stato di ebbrezza di qualunque veicolo (biciclette incluse). E' soltanto la sanzione accessoria della sospensione/revoca della patente (o decurtazione punti) che non si applica ai velocipedi.
Opinione personale: se un utente della strada viene trovato in stato alterato alla guida di un qualsiasi mezzo, anche una bicicletta, la verifica obbligatoria della permanenza dei requisiti per qualunque titolo di guida eventualmente da lui posseduto mi sembrerebbe logica. Ovvero, mi parrebbe opportuno che se uno viene trovato ubriaco alla guida di una bicicletta, si proceda a verificare se è titolare di una patente di guida, e in caso affermativo lo si obblighi alla revisione della medesima. Questo perché se una persona è incline a mettersi in strada in bici ubriaca, in spregio del CdS e della sicurezza propria e altrui, c'è il fondato motivo di ritenere che possa essere incline a violare il CdS allo stesso modo anche alla guida di altri veicoli per i quali abbia un'abilitazione, ovvero che non abbia più i requisiti psicofisici richiesti per l'abilitazione alla guida. La revisione della patente non è una sanzione ma una misura di sicurezza, e ci potrebbe tranquillamente stare in quei casi.
Per quanto riguarda gli operatori di pubblica sicurezza vale la pena di ricordare che questi possono solo ritirare il titolo di guida, eventualmente anche sbagliando, ma la successiva sospensione o revoca la può disporre solo il giudice (e anch'esso può ovviamente sbagliare, per questo esistono più gradi di giudizio).
L'obbligo di rispettare il CdS grava su tutti gli utenti della strada, pedoni inclusi, e per alcuni aspetti anche su chi non è neppure utente della strada. Non è certo questo in discussione.
Nel nostro sistema giuridico, come in tutti quelli basati sul diritto romano, la giurisprudenza (l'insieme delle sentenze precedenti) non è una fonte normativa, come avviene invece nei sistemi cosiddetti "common law" (in sostanza solo quelli anglosassoni). Questo comporta che anche una sentenza di legittimità, per quanto possa essere importante per orientare successivi giudizi di merito su casi analoghi, non è vincolante per il giudice, il quale è soggetto esclusivamente alla legge.
Non è raro trovare in giurisprudenza delle pronunce di cassazione di segno opposto, assunte in tempi diversi su procedimenti analoghi, anche in costanza del quadro normativo.
Detto questo, nella giurisprudenza di legittimità italiana appare consolidato da molti anni il principio che non è possibile disporre la sospensione o revoca della patente di guida come pena accessoria per la guida in stato di ebbrezza di un veicolo per la cui guida non è richiesto alcun titolo autorizzativo. In particolare le sentenze si riferiscono a casi di guida in stato di ebbrezza di velocipedi (soprattutto biciclette, ma anche biciclette elettriche a pedalata assistita e in ultimo monopattini elettrici).
Il principio giurisprudenziale consolidato è che la sospensione "può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima".
Finché i monopattini elettrici saranno classificati fra i velocipedi, ricaderanno nel ambito di applicazione di tale principio. C'è però da aggiungere che, con le ultime modifiche al CdS, i monopattini elettrici sono diventati uno strano ibrido, perché continua a non essere richiesto un titolo abilitativo alla loro guida, ma è stato introdotto l'obbligo assicurativo RC, che non esiste invece per tutti gli altri velocipedi. Per confronto, i ciclomotori si possono guidare dai 14 anni con un titolo autorizzativo più semplice della patente di guida e hanno l'obbligo assicurativo, e per questa categoria di veicoli la giurisprudenza conferma la possibilità di sospensione o revoca della patente di guida, anche se non richiesta per guidarli (è richiesto comunque un "patentino", se non si ha la patente di guida).
Resta comunque certo e perfettamente chiaro il principio che il CdS sanziona la guida in stato di ebbrezza di qualunque veicolo (biciclette incluse). E' soltanto la sanzione accessoria della sospensione/revoca della patente (o decurtazione punti) che non si applica ai velocipedi.
Opinione personale: se un utente della strada viene trovato in stato alterato alla guida di un qualsiasi mezzo, anche una bicicletta, la verifica obbligatoria della permanenza dei requisiti per qualunque titolo di guida eventualmente da lui posseduto mi sembrerebbe logica. Ovvero, mi parrebbe opportuno che se uno viene trovato ubriaco alla guida di una bicicletta, si proceda a verificare se è titolare di una patente di guida, e in caso affermativo lo si obblighi alla revisione della medesima. Questo perché se una persona è incline a mettersi in strada in bici ubriaca, in spregio del CdS e della sicurezza propria e altrui, c'è il fondato motivo di ritenere che possa essere incline a violare il CdS allo stesso modo anche alla guida di altri veicoli per i quali abbia un'abilitazione, ovvero che non abbia più i requisiti psicofisici richiesti per l'abilitazione alla guida. La revisione della patente non è una sanzione ma una misura di sicurezza, e ci potrebbe tranquillamente stare in quei casi.
Per quanto riguarda gli operatori di pubblica sicurezza vale la pena di ricordare che questi possono solo ritirare il titolo di guida, eventualmente anche sbagliando, ma la successiva sospensione o revoca la può disporre solo il giudice (e anch'esso può ovviamente sbagliare, per questo esistono più gradi di giudizio).
L'obbligo di rispettare il CdS grava su tutti gli utenti della strada, pedoni inclusi, e per alcuni aspetti anche su chi non è neppure utente della strada. Non è certo questo in discussione.
Quello che ho messo in grassetto non credo starebbe in piedi in tribunale, credo verrebbe definito un processo alle intenzioni.
"Se ti sei messo in strada in bici da ubriaco, allora lo faresti anche con una macchina", è come dire che uno è violento perché, avendo dato un pugno ad un muro quando era incazzato, se avesse avuto davanti una persona l'avrebbe presa a pugni allo stesso modo. Non si può saperlo. Perché l'ubriaco, avendo la patente e probabilmente avendo la disponibilità di un'auto, non si è messo alla guida di questa scegliendo invece il monopattino o la bicicletta?
"Se ti sei messo in strada in bici da ubriaco, allora lo faresti anche con una macchina", è come dire che uno è violento perché, avendo dato un pugno ad un muro quando era incazzato, se avesse avuto davanti una persona l'avrebbe presa a pugni allo stesso modo. Non si può saperlo. Perché l'ubriaco, avendo la patente e probabilmente avendo la disponibilità di un'auto, non si è messo alla guida di questa scegliendo invece il monopattino o la bicicletta?
Il tuo paragone non funziona. Chi da un pugno al muro non commette alcun illecito (è solo stupido); viceversa chi si mette in strada in bici ubriaco commette un reato, esattamente come chi lo fa alla guida di un motoveicolo; l'unica differenza è appunto l'inapplicabilità (attuale) della sanzione accessoria amministrativa della sospensione del titolo di guida. Secondo la stessa logica chi guida ubriaco in moto dovrebbe avere sospesa solo la patente A, visto che non serve la B per guidare la moto.
In generale, nei tribunali "sta in piedi" ciò che prevede la legge, né più ne meno. Se la legge prevedesse che un qualunque utente della strada (al limite anche un pedone) colto in stato di alterazione per alcool o droghe fosse passibile di sospensione e revisione dei titoli di guida eventualmente posseduti, allora i giudici applicherebbero tali provvedimenti. Al momento non è così.
La legge però prevede che per l'abilitazione alla guida si debbano possedere determinati requisiti psicofisici, verificati periodicamente tramite esame medico. Per i guidatori cui viene sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza, oltre alle varie sanzioni civili e penali, è previsto a fine pena il passaggio dai Sert (servizi per le tossicodipendenze) per ottenere la certificazione di idoneità alla guida. Ovvero lo stato dice: ti ho beccato una volta a guidare ubriaco (o drogato), perciò non solo ti punisco con multe e sanzioni penali per il reato commesso, ma ti tolgo la patente e non te la rendo finché non sono sicuro che tu sia "pulito", perché sospetto che tu sia alcolista (o affetto da altra dipendenza) e possa reiterare il reato. Secondo te questo è un processo alle intenzioni?
Altro esempio, sempre dal CdS: "Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età".
Ovvero: becco un 14enne brillo sul motorino? Questo non potrà avere la patente auto fino a 21 anni. Processo alle intenzioni? Direi piuttosto: dura lex sed lex.
Peraltro, le ultime modifiche al CdS hanno introdotto la possibilità di sospendere la patente non solo a chi viene trovato alla guida in stato alterato, ma anche a chi risulti positivo ai test antidroga pur non essendo alterato. Quindi di fatto ora si può togliere la patente per 3 anni a chi assume droghe, anche se non le assume alla guida e non ha perciò commesso alcun reato. Questa cagata di salvini è sicuramente discutibile, ma al momento è legge. Se è fattibile questo, non vedo perché non si potrebbe togliere la patente a un ciclista ubriaco, che invece è un utente della strada che commette un reato previsto dal CdS.
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