Facciate fotovoltaiche, uno studio analizza come ridurre il rischio incendi
di Massimiliano Zocchi pubblicata il 30 Dicembre 2024, alle 11:59 nel canale Energie RinnovabiliLe facciate fotovoltaiche BIPV sono ormai una realtà, e ci sono buone pratiche che riducono drasticamente il rischio incendi
23 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - infoHo trovato però anche sentenze che hanno accolto la possibilità della non divisione, considerando che l'eventuale opposizione degli altri condomini deve essere reale e non potenziale. Cioè, puoi opporti se li devi installare anche tu, non se forse un domani lo farai. A patto però che in futuro, a specifica richiesta, chi ha utilizzato più spazio del dovuto rimuova i pannelli in eccesso.
Questo perché la composizione del condominio è soggetta a cambiamento, e magari chi in futuro compra un appartamento può essere interessato ai pannelli, mentre chi c'era prima no.
riferimento normativo e data di attuazione
Noi a metà 2023 abbiamo sentito amministratore e due installatori; tutti ci hanno confermato che chi primo arriva si prendere la porzione che preferisce (la migliore disponibile ovviamente) ma in ragione dei propri millesimi.
Come anticipato prima, anche in questa discussione, si è paventato chi predilige la propria esperienza al rifarsi ad un professionista.
Parlo delle facciate, non delle coperture.
https://rimini.ordingegneri.it/wp-content/uploads/sites/2/2024/09/Guida-tecnica-impianti-fotovoltaici.pdf
"Resta inteso che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio."
Ma nel merito dell'articolo, nel rispetto del Testo Unico come ha ricordato Sakurambo, la verifica antincendio è piuttosto complessa, specie su edifici alti, irregolari, con diverse destinazioni d'uso e materiali utilizzati, eventuali compartimentazioni, al quale vorremmo aggiungere la variabile impianto fotovoltaico.
Un limite è rappresentato dagli stessi SW di verifica antincendio.
"Resta inteso che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio."
che, implicitamente, sembra confermare che il singolo possa prendersi una quota di tetto pari ai suoi millesimi.
Forse è meglio citare il riferimento normativo cui lei fa riferimento. Altrimenti sono affermazioni un po' campate in aria. Io ho citato un norma del codice civile e un altro poster ha citato una sentenza di Cassazione del 2023, quindi dopo il governo M5S, sul tema.
Quello che lei afferma è un obbrobrio giuridico: non esiste un principio di 'chi primo arriva prende tutto' su una proprietà comune
salvo diversa espressione dell'assemblea è così.
https://rimini.ordingegneri.it/wp-content/uploads/sites/2/2024/09/Guida-tecnica-impianti-fotovoltaici.pdf
Salve, il mio intervento è stato un po' sintetico, sia per non ammorbare gli utenti sia perchè l'argomento è vasto ed abbraccia la progettazione edile, impiantistica ed antincendio.
La materia è vasta e trova diverse soluzioni tecniche, ma anche diversi approcci progettuali in base alle necessità del committente ed alle caratteristiche del manufatto; per tale ragione dare una risposta sintetica e generalista qui sul forum potrebbe essere riduttivo e fornire al richiedente informazioni che poi potranno risultare errate.
Il documento postato è molto interessante; difatto è una bozza di guida tecnica che racchiude il documento da me citato: il testo coordinato del 2012
Nota 07 febbraio 2012
ma racchiude anche alcune nozioni sulle compartimentazioni, che possono essere verticali ed orizzontali e sulle distanze da finestre o fori che si possono trovare nel DM di settembre 2021
Testo unico
A conclusione vorrei precisare, come già detto, che non esiste un'unica via per approcciarsi alla progettazione antincendio; in certi casi si possono evitare le soluzioni conformi, che sono quelle indicate dalle normative di cui sopra e valutare la cosa attraverso la progettazione antincendio ed il safety engineering.
Mi ripeterò alla nausea: rifatevi a professionisti specializzati e non ai commerciali dei fornitori di "quell'impianto" o di "quel cappotto" o di "quella parete ventilata"...
Tutto si può affrontare, nei modi e nei termini di legge, la facciata può essere anche intaccata se il condominio lo permette, se ci sono una maggioranza etc... come già detto non c'è una riposta univoca ad una osservazione così generica.
Quello che lei afferma è un obbrobrio giuridico: non esiste un principio di 'chi primo arriva prende tutto' su una proprietà comune
Il riferimento normativo per eccellenza è l'ART 1122 bis del codice civile
Codice
di cui la corretta interpretazione è quella già indicata da altri utenti ma con una piccola differenza, ma sostanziale.
La norma ha facilitato al singolo la possibilità di usufruire della parte comune per l'installazione di quanto previsto dall'articolo ma sempre attraverso l'assemblea; questa non può vietare l'installazione se non pregiudica alcuni aspetti ma può dettarne le modalità.
Porto un esempio per facilitare: casa tetto a padiglione, alcune falde ben esposte altre no, siamo in 8 con pari millesimi di tetto per tutti.
Caso 1
Propongo impianto per copertura pari ai miei millesimi, senza arrecare modifiche e senza danno, nessuno altro si fa avanti, io porto in assemblea la posizione del mio impianto più performante, se nessuno presenta un progetto come me io prendo il posto migliore; da qui chi primo arriva meglio alloggia.
Caso 2
Se chiedessi di occupare più millesimi dei miei, magari pari a 2 enti, l'assemblea potrebbe rigettare la domanda indicando un sistema di installazione che garantisca pari opportunità a tutti i sub. Se per assurdo l'assemblea non facesse questa richiesta potrei installare previo verbale perchè il condominio ha deciso di autolimitarsi nei miei confronti (sfido di trovare qualcuno così poco lungimirante)
Caso 3
Come il caso 2 l'assemblea pone la richiesta di pari opportunità ma io mi accordo privatamente con il mio vicino per la cessione dei millesimi, lui rinuncia a mio favore; il tutto viene trascritto, il subalterno perde il futuro diritto.
Potrei andare avanti all'infinito nelle sfumature di varie situazioni; ogni soluzione comporta vantaggi o svantaggi, ma tutte passano attraverso l'assemblea, quindi nessun silenzio assenso o "faccio quel che voglio perchè sono il primo".
Qualsiasi installazione così eseguita può venir impugnata anche da un futuro proprietario.
p.s.
Da tutta questa disamina sono escluse abitazioni soggette a vincoli o vincolate o ricadenti in centri storici o individuate dal comune come opere di interesse; per questo dovete farvi seguire da un professionista.
Spero che questo apporto possa essere utile.
mi ritrovo con quanto mi era stato detto.
in soldoni: nessuno può sic et simpliciter accaparrarsi quote di tetto superiori ai suoi millesimi.
è necessario o che un singolo ceda i suoi (e non so se debba essere fatto con scrittura privata a altro tipo di atto) o che l'assemblea condominiale deliberi in tal senso.
tralasciando la difficoltà di una delibera in tal senso, rimane da capire se debba essere fatta a maggioranza, maggioranza qualificata o totalità.
edit
minc*ia che italiano... :-\
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