Tassa sul libretto di circolazione 2025: molti ne parlano, ma non esiste
di Rosario Grasso pubblicata il 07 Gennaio 2025, alle 14:49 nel canale Auto ElettricheNegli ultimi giorni, l’idea di una presunta “tassa sul libretto di circolazione” ha scatenato dibattiti e preoccupazioni tra gli automobilisti italiani. Tuttavia, questa voce è priva di fondamento: non esiste alcuna normativa che preveda un’imposta legata al semplice possesso del libretto di circolazione
87 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - infoCi saranno perizie e altro e sicuramente il proprietario di quell'oggetto (che sia auto/moto o quel che è, anche uno stramaledetto carro di legno per spostare la legna) risponderà dei danni, non ci piove.
Ciò che non esiste è l'obbligo di assicurazione. Puoi anche assicurarti il tagliaerba, se vuoi, e ci mancherebbe non poterlo fare.
Se ho un rottame di auto in mio garage chiuso, o anche banalmente una statuetta da giardino che cade su un piede ad un ospite/idraulico/postino, auto o non auto ne sono comunque responsabile.
Capisco che il principio di fare una RCA sia discutibile, ma uno una copertura RC “qualunque” vorrà comunque averla.
Ni.
Le assicurazioni capofamiglia sono diffuse, ma non è detto coprano tutto. Per chi pensa di avere rischi importanti si farà le relative polizze di rischio.
Ma per esser coperti da tutto quanto bisogna esser molto benestanti, dato che il premio per coperture davvero totali è elevato.
Sono obbligatorie solo se ci sono altri vincoli, tipo le assicurazioni sulla casa quando si sottoscrive un mutuo.
E risponde il fondo di garanzia, esattamente come quando sospendi la polizza,
però parliamo di sinistro provocato, non di altro tipo di danno
a me sembra che Goofy ha scritto tutto giusto
Se non hai un assicurazione:
Il primo passo è prendere un avvocato.
il secondo passo è di dimostrare che tu hai agito con la corretta manutenzione della tua proprietà, eliminando o minimizzando ogni possibile rischio.
Il terzo passo è transigere.
Il primo passo è prendere un avvocato.
il secondo passo è di dimostrare che tu hai agito con la corretta manutenzione della tua proprietà, eliminando o minimizzando ogni possibile rischio.
Il terzo passo è transigere.
il quarto passo è non far entrare nessun rompicollioni nella tua proprietà privata
men che meno fargli toccare i propri preziosi attrezzi del mesterie
Assicurazione verso terzi. Però ragazzi, dovete beccare proprio voi un carciofo che si fa male nel ferrovecchio di auto che avete lì da 20 anni ?
men che meno fargli toccare i propri preziosi attrezzi del mesterie
dillo a me, ho il citofono rotto da un anno, se mi conosci mi telefoni, se non mi conosci non c'è motivo per cui tu debba suonare
ma infatti sono tutti discorsi da fantassicurazione
ora aspettiamo il bombardamento mediatico con notizie di auto chiuse nei garage che sterminano schiere di persone, appena le assicurazioni avranno bisogno di fare un po' di cassa.
assolutamente no...
era in tono esclusivamente sarcastico !
E risponde il fondo di garanzia, esattamente come quando sospendi la polizza,
però parliamo di sinistro provocato, non di altro tipo di danno
a me sembra che Goofy ha scritto tutto giusto
http://www.patente.it/normativa/cir...civile?idc=4825
[I]Art. 122-bis cap
Deroghe
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in ltaly e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.
4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).
5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.»;
[/I]
https://www.brocardi.it/codice-dell...o-i/art283.html
[I]
Dispositivo dell'art. 283 Codice delle assicurazioni private
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;[/I]
ma che c'entra il fondo garanzia in questa questione? allora uno può anche evitare di fare l'assicurazione nornale tanto per le vittime risponde sempre il fondo garanzia. l'assicurazione serve per evitare che vengano chiesti soldi a te!
sinceramente tutta sta discussione non la sto capendo. la norma c'è, è una stronzata ok ma l'hanno fatta. nessuno controlla ma in caso di eventuali incidenti la norma poi la tirano in ballo eccome. e un domani potrebbero benissimo decidere di inviare letterine a tutti quelli con un mezzo non assicurato, alla fine è in controllo facile da fare in maniera automatizzata.
quindi che senso ha dare contro a chi dice che la norma esiste? prendetevela con chi l'ha fatta non con chi dice conosce la legge.
a casa ho uno scooter fermo non assicurato (è di mia sorella che non sta in Italia). non ci penso ad assicurarlo anche se sono a conoscenza della norma. se domani dovessero iniziare a controllare per obbligare tutti a rispettarla probabilmente lo venderei o rottamerei, negare la realtà non è mai servito a nulla
Ah per me puoi fare come ti pare, ma le sanzioni sono diverse, se circoli nel tuo campo privato sono 606€, invece se circoli su strada pubblica c'è il sequestro
https://www.poliziamunicipale.it/do...ato/88588/36295
Violazione: art. 122, comma 1, CAP
veicolo sprovvisto di copertura assicurativa fermo o in movimento fuori dalla strada (in zona
non soggetta a restrizioni di accesso)
Sanzione: art 122, comma 1-quater, primo periodo, CAP, che rinvia all’art.193 CdS
pmr = 866 euro
pmr sc. 30% = 606,20 euro
sequestro del veicolo
confisca in caso di mancata riattivazione della polizza e pagamento della sanzione pecuniaria
codice ProSa 3270
Violazione: art. 122, comma 1-ter, CAP
veicolo sprovvisto di copertura assicurativa fermo o in movimento utilizzato esclusivamente in
zona il cui accesso è soggetto a restrizioni
Sanzione: art. 122, comma 1-quater, secondo periodo, CAP, che rinvia all’art. 193 CdS, commi 2
e 3
pmr = 866 euro
pmr sc. 30% = 606,20 euro
codice ProSa 3272
Violazione: art.122 bis, comma 2, CAP
veicolo utilizzato con copertura assicurativa sospesa dall’interessato
Sanzione: art. 122, comma 1-quater, terzo periodo, CAP, che rinvia all’art. 193 CdS, aumentando
della metà la sanzione stabilita dal comma 2
pmr = 1.299 euro
pmr sc. 30% = 909,30 euro
sequestro del veicolo
confisca in caso di mancata riattivazione della polizza e pagamento della sanzione pecuniaria
codice ProSa 3273
ora aspettiamo il bombardamento mediatico con notizie di auto chiuse nei garage che sterminano schiere di persone, appena le assicurazioni avranno bisogno di fare un po' di cassa.
la cosa assurda è che puoi fare l'assicurazione e sospenderla fino a 10 mesi, in questo caso puoi tranquillamente tenerla ferma nel garage che sei in regola al 100%
appunto, si sta parlando apposta di quali sono questi eventuali incidenti per chi ha l'auto chiusa in sua proprietà privata.
possono inviare le letterine, ma devono muovere il sederino se vogliono sanzionare, perchè devono verificare l'idoneità alla marcia del veicolo.
nessuno qui ha scritto che la norma non esiste.
ma si è detto che è falso dire che l'esistenza di un telaio/targa/libretto di circolazione obbliga a sottoscrivere un'assicurazione.
l'unico obbligo esistente in caso di esistenza di un veicolo immatricolato/targato è il bollo auto, fino a decorrenza termini per età del mezzo.
e chi nega cosa esattamente?
tu stai facendo la stessa cosa che fanno tanti altri, proprio perchè non esiste l'obbligo di assicurare l'esistenza di un veicolo conservato in proprietà privata se non è marciante.
la normativa che hanno fatto non hanno ancora spiegato a nessuno, in modo chiaro e cristallino, chi dovrebbe tutelare maggiormente rispetto a ciò che era normato già prima, ossia l'obbligo di assicurare i veicoli, anche non marcianti (aka abbandonati), che sono fermi su suolo pubblico.
eppure le auto abbandonate in giro, su suolo pubblico, continuano ad esserci, senza assicurazione, ieri come oggi.
la nuova norma non ha cambiato nulla, soprattutto finchè non inizieranno le invasioni di proprietà privata da parte delle FdO per verificare lo stato delle auto su suolo privato.
perchè burocraticamente si sono inventati che avere l'assicurazione sospesa è più "tutelante" che non averla affatto. cosa ovviamente irrazionale e priva di logica.
il giochino serve solo alle assicurazione ad incassare un premio che anche se dilazionato di molti mesi, alla fine viene pagato lo stesso, dato che c'è un limite alla dilazione.
In breve, hanno stabilito assicurazioni + legislatore che non può esistere nessun veicolo che stia fermo immobile più di tot. mesi, "perchè si".
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".