Tassa sul libretto di circolazione 2025: molti ne parlano, ma non esiste
di Rosario Grasso pubblicata il 07 Gennaio 2025, alle 14:49 nel canale Auto ElettricheNegli ultimi giorni, l’idea di una presunta “tassa sul libretto di circolazione” ha scatenato dibattiti e preoccupazioni tra gli automobilisti italiani. Tuttavia, questa voce è priva di fondamento: non esiste alcuna normativa che preveda un’imposta legata al semplice possesso del libretto di circolazione
77 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - infoNel momento in cui qualcuno dovesse farsi male i carabinieri comincerebbero a controllare il mezzo e se risultasse che può muoversi ma non è assicurato scatterebbe la multa
Deve avere un' assicurazione qualsiasi cosa con un motore che possa muoversi e fare danni significativi
Quindi devo assicurare il tagliaerba ?
Uhm
Andiamo nel dettaglio allora, è considerato veicolo da assicurare :
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
Bè sei carabinieri sono in grado di farla muovere da sola, quasi quasi conviene, spendo meno che di meccanico
Andiamo nel dettaglio allora, è considerato veicolo da assicurare :
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
Quindi il tagliaerbe è salvo...
Forse il trattorino, non so che velocità faccia, ma secondo me potrebbe andare di più.
Poi:
Deve avere un' assicurazione qualsiasi cosa con un motore che possa muoversi e fare danni significativi
Quindi devo assicurare il tagliaerba ?
la macchina anche non idonea alla circolazione danni li puoi fare comunque, vedi quando un'auto su suolo pubblico viene considerata rottame perchè perde i pezzi, i danni li può fare comunque in quanto ostacolo su strada.
l'auto dentro proprietà privata ha poche opzioni per fare danni:
- se è dentro un garage chiuso, o prende fuoco, o ha sversamenti
- se è dentro un area recintata (giardino, vialetto) in piano, idem come sopra.
- se è dentro area recintata, non in piano, deve perdere i freni e "partire" verso area pubblica con abbastanza "momento" per sfondare eventuali recinzioni, arrivare in strada e causare eventuali danni a cose/persone.
- se è dentro area privata, non recintata, è forse l'unica vera situazione plausibile di rischio a non assicurarla, in quanto se l'area dove sosta è accessibile anche da altri veicoli, un eventuale incidente tra i due vedrebbe coinvolto il proprietario dell'auto in sosta (sempre se questa è considerabile idonea alla circolazione).
infine a me la municipale aveva paventato la possibilità che anche se su suolo privato un'auto in stato di abbandono totale/non idonea alla circolazione, potrebbe far scattare controlli e sanzioni dato che la "carcassa" è considerata rifiuto speciale e va smaltita.
questo ovviamente difficile si verifichi perchè significa avere una carcassa di auto in bella vista (ossia non certo dentro vialetti/box/giardini), tipo abbandonata in campi aperti vicino a zone trafficate dove delle FdO passano e hanno motivo di verificare.
un mio vicino di casa ha una 2CV non marciante (guasta) da 25 anni nel giardino di casa che ormai usa come deposito attrezzi. finchè la sua famiglia scampa quella macchina resterà li a decomporsi lentamente... povera 2CV
ah si, ovviamente non è assicurata
ah si, ovviamente non è assicurata
E se qualcuno si fa male mentre va a prendere una zappa ?
l'auto dentro proprietà privata ha poche opzioni per fare danni:
- se è dentro un garage chiuso, o prende fuoco, o ha sversamenti
- se è dentro un area recintata (giardino, vialetto) in piano, idem come sopra.
- se è dentro area recintata, non in piano, deve perdere i freni e "partire" verso area pubblica con abbastanza "momento" per sfondare eventuali recinzioni, arrivare in strada e causare eventuali danni a cose/persone.
- se è dentro area privata, non recintata, è forse l'unica vera situazione plausibile di rischio a non assicurarla, in quanto se l'area dove sosta è accessibile anche da altri veicoli, un eventuale incidente tra i due vedrebbe coinvolto il proprietario dell'auto in sosta (sempre se questa è considerabile idonea alla circolazione).
Ennesimo caso in cui la propria realtà viene portata come esempio globale.
Hai idea di quante auto siano ferme in proprietà private, ma possano causare danni a terzi (leggi: spazi comuni o garage)
Se è un rottame o comunque totalmente inabile a marciare propriamente, tendenzialmente no. Se comunque provoca un sinistro di qualche tipo, sarà una perizia a stabilire lo status del mezzo.
Ma uno vorrà comunque assicurarsi contro la RC verso terzi per quello che avviene sulle proprie pertinenze, auto o non auto.
Se ho un rottame di auto in mio garage chiuso, o anche banalmente una statuetta da giardino che cade su un piede ad un ospite/idraulico/postino, auto o non auto ne sono comunque responsabile.
Capisco che il principio di fare una RCA sia discutibile, ma uno una copertura RC “qualunque” vorrà comunque averla.
P.S.: Mi par ci capire che nemmeno le RC “domestiche” base sono obbligatorie in Italia. Se è così, forse sarebbe il caso di lavorare su quelle. L’obbligo di assicurare veicoli dismessi non sta molto in piedi quando ci sono soluzioni migliori.
Ma uno vorrà comunque assicurarsi contro la RC verso terzi per quello che avviene sulle proprie pertinenze, auto o non auto.
Se ho un rottame di auto in mio garage chiuso, o anche banalmente una statuetta da giardino che cade su un piede ad un ospite/idraulico/postino, auto o non auto ne sono comunque responsabile.
Capisco che il principio di fare una RCA sia discutibile, ma uno una copertura RC “qualunque” vorrà comunque averla.
P.S.: Mi par ci capire che nemmeno le RC “domestiche” base sono obbligatorie in Italia. Se è così, forse sarebbe il caso di lavorare su quelle. L’obbligo di assicurare veicoli dismessi non sta molto in piedi quando ci sono soluzioni migliori.
Io penso che di fronte a queste cose ci si comporta in questo modo perchè qui in Italia SPESSO, per non dire quesi sempre, le cose sono fatte SOLO per prendere soldi invece che per una vera motivazione o un vero servizio.
Mi torna sempre in mente quando qualche anno fa hanno "inventato" il Dispositivo Anti Abbandono obbligatorio da tenere in auto per chi ha dei bambini.
Erano morti 3/4 bambini abbandonati in auto in quell'anno.
Pace all'anima loro, sia ben chiaro che non sminuisco il fatto, ma in quel caso andavano presi a bastonate fino alla morte chi aveva commesso il fatto.
Invece cosa si è deciso di fare? Anti Abbandono OBBLIGATORIO per tutta Italia.
Risultato, dispositivi introvabili nei primi tempi, prezzi ASSURDI per un dispositivo cinese che vale 1€ esagerando
La scorsa estate notizia, un vigile o carabiniere dimentica il figlio/figlia in auto e muore
Tra l'altro mai nessuno che in questi anni mi abbia chiesto se avevo il dispositivo oltre ai soliti documenti
Ma si possono fare altri esempi come autovelox messi in posti poco consoni per fare cassa, ecc..
nemmeno tu però mi sembra
Hai idea di quante auto siano ferme in proprietà private, ma possano causare danni a terzi (leggi: spazi comuni o garage)
E risponde il fondo di garanzia, esattamente come quando sospendi la polizza,
però parliamo di sinistro provocato, non di altro tipo di danno
a me sembra che Goofy ha scritto tutto giusto
http://www.patente.it/normativa/cir...civile?idc=4825
[I]Art. 122-bis cap
Deroghe
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in ltaly e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.
4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).
5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.»;
[/I]
https://www.brocardi.it/codice-dell...o-i/art283.html
[I]
Dispositivo dell'art. 283 Codice delle assicurazioni private
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;[/I]
Hai idea di quante auto siano ferme in proprietà private, ma possano causare danni a terzi (leggi: spazi comuni o garage)
A me pare che invece si voglia per forza di cose sminuire le informazioni che chi, come me, ha reperito e raccolto dato che è coinvolto nella pratica reale da questa "nuova" normativa, il tutto per capire come esser in regola onde evitare sorprese.
Le informazioni non valgono solo per me, e non ho mai detto che sono valide universalmente.
Ciò che ho detto è che non esiste che l'esistenza di un numero di telaio con targa e relativo libretto di circolazione emesso, obblighi sempre e comunque chiunque a sottoscrivere un'assicurazione per quel telaio/libretto, cosa che invece nel testo dell'articolo è riportato, in neretto, assieme al bollo, come obbligo inderogabile. E non è così.
Il bollo lo paghi finchè non demolisci o entri in esenzione di età anche se dell'auto o della moto hai solo 4 pezzi di lamiera appoggiati al muro. Il bollo è dovuto fino a demolizione/radiazione, qualunque sia lo stato fisico/posizione del veicolo, moto o auto.
Per l'assicurazione invece, non è così.
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Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".