E-bike, proposta europea per l'assicurazione obbligatoria, veramente necessaria?
di Carlo Pisani pubblicata il 01 Giugno 2018, alle 09:01 nel canale Tecnologia
Sicuramente le bici a pedalata assistita rappresentano una buona soluzione per contrastare l'inquinamento, ridurre il traffico di veicoli più grandi, favorire l'attività all'aria aperta, d'altra parte un netto aumento della presenza di questi mezzi sulle strade potrebbe causare maggiori incidenti e quindi giustificare una copertura assicurativa
122 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - infoGuarda che anche un pedone può fare grossi danni, ad esempio se fai cadere uno in moto.
Se passa il principio che tutto quello che può fare danni per strada deve essere targato e assicurato allora non sono solo le bici elettriche, ma anche le bici normali, che vanno più forte di quelle elettriche, e anche cavalli, carretti, cani al guinzaglio e pedoni.
Vorrei che l'Accademia della Crusca ci mettesse parola.
Secondo me la distinzione è tra:
[LIST] biciclette (senza l'assurdo suffisso "muscolare"
[LIST] e-bike (che NON sono biciclette, NON sono ciclomotori bensì sono... e-bike appunto).[/LIST]
non e' chiaro
una ebike non solo spesso supera i 25Kmph ma ci arriva a razzo.Dalle mie parti comincio a dover fare numeri da circo tutti i giorni.
In linea teorica la e-byke dovrebbe assistere con un % alla pedalata.
Vuol dire avere un sensore di coppia e uno di velocita', assai costosi, che palano con una centralina complessa
Per evitare quello usano un encoder sulla velocita' della corona (che nulla ha a che fare con la Vel del mezzo p la forza della pedalata)
In queste condizioni basta appena muovere, anche all'indietro in alcuni casi, il pedale per avere la massima tensione promessa, che in partenza e' molto piu' dei 250W.
La velocita' e' generalmente limitata in V, o peggio in % di parzializzazione, che vuol dire che la Vel max e' molto variabile.
A questo punto capite molto bene che il 99% di questi mezzi sono, di fatto, illegali.
ma non e' la cosa peggiore:
1) non esistendo % della pedalata vedrete le bici che escono dagli stop modello dragster e con la solita disinvoltura del ciclista che pensa di avere lo spessore di 2mm. Il "tanto sono in bici e ci passo". L'aggravante e' il nonno che barcolla mente da la paga allo scooter foruncoloso e li trovate entrambi nello spazio di 2cm. Se poi suonate dopo avergli salvato la vita vi mandano a fare in rame lutezio ossigeno
2) per premesse, le bici superano sempre i 25Kmph soprattutto se hanno ruote alte. Altrimenti si rischia che, non raggiungendoli, i consumatori si arrabbino
3) la Vel max e' per una bici piuttosto elevata ma al guidatore non sembra perche fino a ieri andava a 15Kmph. Ma di fatto e' il doppio. Vi lascio immaginare gli spazi d'arresto con i pattini "solita manutenzione del ciclista"
4) elaborare la Vel max e' talmente banale che in alcuni casi non serve neppure smontare il contenitore dell'elettronica.
Direi che una piu' precisa normativa, con sanzioni per i furbetti e un'istruuzione ai vigili (che non capiscono di elettrotecnica e motori) sarebbe d'uopo.
Se hai il solo encoder non puoi circolare.
Se non calcoli la P non circoli
Si definisca un PRECISA % della potenza di assistenza e, anche con larghe precisioni, il motore non deve superare quelle. La signora imbranata che fa fatica ad alzare la gamba se esce a randello aggrappata al manubrio spiattellandosi sul mio paraurti (si, e' capitato) mentre sono in coda non deve esistere.
Un'assicurazione obbligatoria.
Se ti uccidi sul mio cofano e' colpa tua.
infatti già oggi sono consapevole dei rischi e me li accollo in prima persona, non per questo devo essere costretto a fare l'assicurazione però, secondo me!
Il numero di telaio della bici che ho attualmente lo so solo io e il mio libretto di manutenzione della bike, nessun altro lo sa, nemmeno chi mi ha venduto la bici ha tenuto quel numero, quindi chi sa che ho la bici? nessuno!
Diverso è il discorso se d'ora in avanti i numeri di telai bici venissero associati al proprietario, resterebbe però il problema di tutto il parco di bici già circolanti...
Se passa il principio che tutto quello che può fare danni per strada deve essere targato e assicurato allora non sono solo le bici elettriche, ma anche le bici normali, che vanno più forte di quelle elettriche, e anche cavalli, carretti, cani al guinzaglio e pedoni.
allora non vuoi proprio capire:
La Legge Quadro “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione
della rete nazionale di percorribilità ciclistica” ha numerosi punti di forza.
PARI DIGNITA’
Viene finalmente riconosciuta alla
bicicletta pari dignità con gli altri
mezzi di trasporto e da ora in poi
chi si occupa di politiche dei
trasporti deve tenere conto anche
delle necessità di chi sceglie la
bici per muoversi quotidianamente
in città, per il tempo libero e il
turismo.
la legge e' gia' stata fatta, la bici e' un mezzo di trasporto.
Caratteristiche dei velocipedi
La legge, Codice della Strada, stabilisce quali sono le misure della bicicletta consentite e qual è la dotazione obbligatoria:
dimensioni massime: 1,30 metri di larghezza, 3,00 metri di lunghezza, 2,20 metri di altezza;
ruote e freni: la bicicletta deve essere dotata di pneumatici e tutte le ruote devono essere dotate di freni, azionabili a mano o a pedali;
campanello: è obbligatorio, il suono deve essere percepito ad almeno 30 metri di distanza;
luci: anteriore bianca o gialla, altezza tra 30 e 100 cm; posteriore rossa, altezza massima 100 cm;
catadiottri: posteriori rossi; sui pedali e sui lati gialli.
Le luci devono essere accese da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba e durante il giorno quando è opportuno: fuori dai centri abitati e in galleria. In queste condizioni è obbligatorio anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Durante la fermata o la sosta le luci possono essere spente. Il veicolo deve essere condotto a mano in assenza di luci e catadriotti.
DIRITTI E DOVERI PER TUTTI.
1. Il campanello della bicicletta è obbligatorio?
VERO. In base al Codice della strada per poter circolare le biciclette devono essere obbligatoriamente dotate di campanello, luci anteriori, luci e catarifrangenti posteriori, catarifrangenti sui pedali e laterali.
2. E’ vietato condurre la bicicletta senza mani?
VERO. I ciclisti devono reggere il manubrio almeno con una mano e tenere libere braccia e mani da impedimenti, devono segnalare tempestivamente con il braccio le manovre di svolta a sinistra o a destra e di fermata (alzando il braccio) che intendono effettuare.
3. Le biciclette devono essere dotate di luci?
VERO. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, ma anche di giorno se le condizioni atmosferiche lo richiedono, i velocipedi sprovvisti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
4. Per il Codice della Strada è obbligatorio il casco in bicicletta ?
FALSO. Sembra un paradosso ed invece è proprio vero. Per il codice della strada il campanello è obbligatorio ma il casco no.
5. Se NON sono tesserato ( e quindi coperto da polizza assicurazitiva verso terzi inclusa nel tesseramento ) posso circolare in bici su strade aperte al traffico senza una mia polizza assicuarativa verso terzi?
ASSOLUTAMENTE NO. Come detto in apertura la la bicicletta è definita dal Codice della Strada come veicolo, e come tale obbliga il ciclista al pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione compresa quella che obbliga auto, camion, scooter e tutti i veicoli stradali ad essere in possesso di assicurazione danni verso terzi. Quindi se non siamo tesserati, non abbiamo tale copertura assicurativa e siamo quindi costretti a stipulare personale polizza assicurativa RESPONSABILITA' CIVILE, come se assicurassimo la nosta auto e il nostro scooter. E per chi circola senza assicuarazione le sanzioni sono le stesse previste per gli altri veicoli ( su tutte il SEQUESTRO del mezzo con messa all'asta !!!!!!!!).
6. I punti della patente si possono perdere anche dopo infrazioni compiute in bicicletta?
Il testo della nuova legge sulla sicurezza stradale prevede che "Se il conducente è persona munita...(...) di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis"
Ora invece vediamo per intero gli articoli del Codice della Strada che trattano e curano la bicicletta.
ll Codice della Strada e la bicicletta
Il Codice della Strada regola anche la circolazione delle biciclette (chiamate «velocipedi» nel testo legislativo). E’ utile conoscere qualche articolo per regolare il proprio comportamento.
Art 3 – Definizioni stradali e di traffico
(…
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. top online casino Blackjack CashBlackjack TopBlackjack Top Cillap
(…
Art 41 – Segnali luminosi
(…
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l’obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
(…
Art 50 – Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Art 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.
Art. 69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
Art. 182. Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila. La sanzione è da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Con l'auto o la moto puoi prendere percorsi veloci ( viali, tangenziali o autostrade ).
E anche con la bici lo slalom fra le auto non lo fai a 25Km/h.
[U]Quindi perchè la bici ?[/U]
E magari mi obbligano pure a mettere il casco vero ?
Lo scooter è sicuramente il mezzo più veloce, ma ricordo che saltare le colonne sarebbe comunque vietato dal codice della strada ed è abbastanza pericoloso.
In città i percorsi veloci non ci sono ...
Lo slalom fra le auto non si fa, punto, però in pista ciclabile i 25 son facili da fare ( a meno che non ci siano macchine parcheggiate
Le bici elettriche sono limitate a 25 Km/h, tu stai parlando di motociclette..
Sono cambiati i tempi. Prima il ciclomotore era un mezzo di trasporto.
Gli scooter erano dotati di 1CV e il ciao molto meno.
Poi e' diventato la sagra della salamella con i bambocci che con 6CV sfrecciano come se non esistesse un domani.
Inoltre l'aumento di auto difficili da guidare (due parole: turbo e suv)
Risultato?
morti a manetta e conseguente innalzamento delle polizze.
Le bici vanno a 25, ma gli scooter, con freni a tamburo (come minimo) e sospensioni vanno a 45. Con una distribuzione di potenza peggiore.
Capisci che sono piu' quei 25 che i 45 di un garelli.
Capisci che sono piu' quei 25 che i 45 di un garelli.
No, non capisco affatto, secondo te 25 è più di 45 ? perché ?
I freni della bici son dimensionati per i 25 km/h su un telaio di qualche chilo più la persona sopra, quelli dello scooter sono più potenti perché devono frenare una massa enormemente superiore che viaggia al doppio della velocità.
Il tutto senza tener conto ovviamente del fatto che sono anche gli altri a dover vedere e calcolare un mezzo che và a una velocità doppia.
L' assurdità dell' obbligo di assicurazione delle bici è tutta nelle statistiche dei danni provocati dai vari mezzi, i danni provocati dalle bici sono risibili rispetto agli altri mezzi circolanti in strada.
Quanti con una bici normale sono in grado di mantenere i 25km/h? Pochi.
Quanti con una E-bike sono in grado di mantenere quella velocità? Direi tutti quelli che la guidano.
Quindi i rischi di lesioni a cose e persone logicamente aumentano, proprio in funzione dell'aumento di velocità, per cui mi pare ovvio che ci vuole una adeguata copertura del conseguente aumento del rischio.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".